|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 70/1/12 del 23 febbraio 2012 |
Sezione 1 - Cremona |
|
|
|
|
|
RIMBORSO IVA |
|
|
|
Manca il presupposto del rimborso Iva nel caso in cui nel periodo di riferimento del modello di rimborso presentato non risultino contabilizzate operazioni attive bensì solo operazioni passive .Spese di giudizio a carico del ricorrente liquidate in euro 546,00 oltre spese generali.
|
|
Presidente: DEANTONI GIULIO Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE |
Riferimenti normativi: art. 30 D.P.R. n° 633/1972
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 74/1/12 del 23 febbraio 2012 |
Sezione 1 - Cremona |
|
|
|
|
|
RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO - VIZI PROCEDURALI |
|
|
|
L'omessa indicazione della data di consegna del ruolo non è elemento essenziale per la validità della cartella di pagamento.La notificazione della cartella può essere eseguita mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica.La validità della cartella non è inficiata dall'assenza della firma del responsabile dell'emissione e notificazione il cui nome deve esclusivamente essere indicato ai sensi art. n. 25 D.P.R. 602/1973.Ricorso respinto con rifusione delle spese di lite sostenute dall'Ufficio e da Equitalia Nord Spa.
|
|
Presidente: DEANTONI GIULIO Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE |
Riferimenti normativi: art. 26 D.P.R. 602/1973
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 31 del 2 aprile 2012 |
Sezione 2 - Cremona |
|
|
|
|
|
Consolidato nazionale - mancata compilazione quadri di assegnazione dei crediti ires e iva alla consolidante - inefficacia delle compensazioni - dichiarazione integrativa nel termine di 48 mesi - controllo automatizzato art.36 bis D.P.R.600/73 iscrizione a ruolo - illegittimità. |
|
|
|
La dichiarazione integrativa, presentata dal contribuente nel termine di 48 mesi, è idonea a rettificare la mancata indicazione delle compensazioni nelle dichiarazioni originarie, pertanto devono essere annullate le cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatizzato, in quanto nessun danno reale è stato causato all'Erario dal comportamento originario del contribuente, poi sanato con le dichiarazioni integrative.
|
|
Presidente: Guarneri Attilio Relatore: Bottoni Francesco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 40 del 16 aprile 2012 |
Sezione 2 - Cremona |
|
|
|
|
|
Detrazione spese riqualificazione energetica 55% realizzate su edificio esistente - prova, fatture e computo metrico; sufficienza - erronea indicazione legge di riferimento - ininfluenza |
|
|
|
Il contribuente che provi con le fatture e con un computo metrico dettagliato che le opere relative alla riqualificazione energetica sono state eseguite su di un edificio esistente, ha diritto alla detrazione prevista dai commi 345 e 347 L.27/12/2006 n.296. E' ininfluente, ai fini della detrazione, l'indicazione sui moduli dei bonifici bancari eseguiti per il pagamento di fatture di una legge (449/97) diversa da quella (236/06) che prevede la detrazione, in quanto si tratta di errore formale poi corretto manualmente dalla banca stessa.
|
|
Presidente: Guarneri Attilio Relatore: Bottoni Francesco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 41 del 19 aprile 2012 |
Sezione 2 - Cremona |
|
|
|
|
|
Notifica avviso bonario per mancato versamento di imposte -obbligatorietà, non sussiste; relata di notifica apposta sul frontespizio della cartella di pagamento e non in calce - legittimità; responsabile della procedura, sottoscrizione della cartella di pagamento - non obbligatorietà. |
|
|
|
In caso di omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, la comunicazione bonaria prevista dall'art.6 comma 5 L.212/00 è necessaria solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, incertezze non sussistenti quando si tratti di recupero di imposte non versate. L'art.160 c.p.c prevede la nullità della notifica solo se vi sono violazioni riguardanti il destinatario; nel caso di specie la relata di notifica della cartella di pagamento è stata comunque redatta ed il destinatario ha avuto comunque conoscenza dell'atto che gli ha consentito svolgere il proprio diritto di difesa. La sottoscrizione della cartella di pagamento non è necessaria, essendo sufficiente il solo nominativo dell'esattore (Cass.18972/2007).
|
|
Presidente: Vacchiano Massimo Relatore: Picasso Antonio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 43 del 26 aprile 2012 |
Sezione 2 - Cremona |
|
|
|
|
|
Sanzioni CONSOB - competenza - Giudice Tributario - esclusione - Giudice Ordinario -compete. |
|
|
|
Le sanzioni CONSOB non hanno natura tributaria La procedura di impugnazione di tali sanzioni deve incardinarsi innanzi al giudice Ordinario. L'Agenzia delle Entrate non è legittimata a contraddire essendo legittimato il Ministero dell'Economia.
|
|
Presidente: Guarneri Attilio Relatore: Bottoni Francesco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 48 del 4 giugno 2012 |
Sezione 2 - Cremona |
|
|
|
|
|
Mancata trasmissione del mod. Unico - omessa indicazione del credito IVA frutto di regolare annotazione dell fatture - perdita - esclusione - diritto alla detrazione entro il secondo anno successivo di esigibilità dell'imposta - compete. IRES compensazione nell'anno successivo al suo sorgete - compete. |
|
|
|
Nel caso l'intermediario abilitato ometta la trasmissione telematica della dichiarazione modello Unico di cui aveva ricevuto regolare incarico, i crediti IVA ed IRES emergenti dalla dichiarazione non trasmessa, se utilizzati in compensazione nell'anno successivo e qualora siano formalmente ed adeguatamente documentati vanno riconosciuti in compensazione.
|
|
Presidente: Vacchiano Massimo Relatore: Bottoni Francesco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 48/3/2012 del 20 febbraio 2012 |
Sezione 3 - Cremona |
|
|
|
|
|
ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE DELL'ATTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - SUFFICIENZA |
|
|
|
Laddove l'interessato dimostri di aver avuto conoscenza del contenuto dell'atto ed abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa non può in via di principio dedurre vizi relativi alla notificazione e motivazione dell'atto.
|
|
Presidente: NOCERINO Relatore: GALLI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 67.03.12 del 11 marzo 2011 |
Sezione 3 - Cremona |
|
|
|
|
|
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIDETERMINAZIONE VALORE ACQUISTO TERRENI EDIFICABILI - OPZIONE VERSAMENTO AGEVOLATO - RIMBORSO VERSAMENTI ESEGUITI - RESPINTO |
|
|
|
L'opzione del versamento agevolato di imposta sostituiva del 4% per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e la conseguente obbligazione tributaria, si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata; la mancata cessione del terreno, a tal fine, non assume alcuna rilevanza.
|
|
Presidente: Dott. Nocerino Carlo Relatore: Dott. Nocerino Carlo |
Riferimenti normativi: Circolare Agenzia delle Entrate n. 35 del 4.8.2004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 58 del 23 luglio 2012 |
Sezione 2 - Cremona |
|
|
|
|
|
Lavoro autonomo abituale - prestazioni non occasionali - assoggettabilità ad Iva, sussiste. |
|
|
|
Il professionista (geometra) che dichiari, quali redditi di lavoro autonomo occasionale, per due anni consecutivi, importi rispettivamente di € 51.000,00 e di € 40.000,00, non può invocarne l'occasionalità, né è applicabile al caso di specie l'art.61 - co 2. D.Lgs n276/2003 che definisce le prestazioni occasionali di lavoro autonomo: “i rapporti di durata non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, salvo che il compenso percepito nel medesimo anno solare sia superiore 5.000 euro” . Di contro l'attività prestata si configura come abituale da assoggettare ad Iva.
|
|
Presidente: Guarneri Attilio Relatore: Bottoni Francesco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 105.3.13 del 19 novembre 2013 |
Sezione 3 - Cremona |
|
|
|
|
|
SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE OBBLIGO TENUTA DELLA CONTABILITA' - RESPINTO |
|
|
|
E' condannato al pagamento di una sanzione amministrativa il soggetto titolare di partita iva che non adempie agli obblighi, previsti dalle disposizioni di legge, in materia di conformità della contabilità, di tenuta e conservazione dei registri contabili e che non è in grado di esibire tali documenti obbligatori in sede di controlli da parte dell'ufficio Finanziario.
|
|
Presidente: Dott. ROSSI ATTILIO Relatore: Dott. GALLI EZIO DONATO |
Riferimenti normativi: Art. 9, c.1, D.Lgs 471/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentenza n. 34-3-13 del 18 marzo 2013 |
Sezione 3 - Cremona |
|
|
|
|
|
OPERAZIONI INESISTENTI - FRODE CAROSELLO - ELEMENTI PROBATORI - RESPINGE IL RICORSO |
|
|
|
In caso di operazioni inesistenti, la presenza di una contabilità inattendibile, in quanto priva dei registri obbligatori di cui all'art. 13 D.P.R. 600/73, e di dichiarazioni fiscali omesse, inverte l'onere della prova, gravando sul contribuente la dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle operazioni contestate.L'Ufficio può dimostrare la sussistenza di operazioni inesistenti anche con elementi presuntivi, come le fatture emesse e ricevute dalla società, la documentazione bancaria acquista tramite indagini finanziarie e le dichiarazioni fornite dall'amministratore della società.
|
|
Presidente: Dott. ROSSI ATTILIO Relatore: Dott. BOTTONI FRANCESCO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|