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Sentenza n. 4/1/2012 del 27 ottobre 2011 |
Sezione 1 - Cremona |
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Accertamento in rettifica I.C.I. - efficacia retroattiva rendite attribuite - sussiste - Mancata presentazione della dichiarazione di variazione erariale-catastale - rendita catastale invariata - sussiste. |
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Non è nullo l'avviso emesso sulla base di un atto attributivo di rendita non notificato.I soggetti attivi d'imposta possono provvedere anche per periodi precedenti, entro i termini di decadenza, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta, sulla base della rendita catastale attribuita sulla scorta dei dati in possesso dell'UTE.L'atto impositivo conseguente costituisce notifica della rendita attribuita.La presentazione al Comune di comunicazioni tecnico-amministrative in cui si rilevano variazioni nello stato degli immobili (es. demolizione e/o variazioni) non sana il mancato rispetto delle dichiarazione di variazioni erariali-catastali il cui mancato rispetto genera la permanenza di rendita catastale precedentemente attribuita.Respinto il ricorso motivato. Rilevata la buona fede della società ricorrente le spese di lite sono compensate.
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Presidente: DEANTONI GIULIO Relatore: LAZZARI ITALO GIUSEPPE |
Riferimenti normativi: Corte di Cassazione: sent. 2952 del 10/022010 - art. 74 c.3 Legge 342/200
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Sentenza n. 17/1/2012 del 15 dicembre 2011 |
Sezione 1 - Cremona |
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RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA - ILLEGITTIMA FORMAZIONE DEI RUOLI - SUSSISTE ; PRESCRIZIONE - SUSSISTE; MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO - NON SUSSISTE; RICORSO ACCOLTO. |
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Le eccezioni rituali formulate dalla resistente Equitalia Esatri non sono fondate in quanto: 1) L'eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata indicazione dell'autorità giudiziaria investita è respinta in quanto il ricorso è indirizzato senza incertezze sul punto alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona soddisfando il requisito 2) sul tema di impugnabilità dell'atto consequenziale l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio l'atto consequenziale notificatogli 3) L'azione può essere svolta dal contribuente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario a suo insindacabile giudizio; il concessionario ha la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, e in mancanza risponde delle conseguenze della lite. Il concessionario non può sottrarsi all'azione intentata dal ricorrente opponendo la propria carenza di legittimazione passiva a prescindere dal tipo di doglianze formulate contro l'atto dal ricorrente. Nel merito opera in tre anni la prescrizione del diritto dell'amminsitrazione a riscoutere la tassa automobilistica. Il ricorso è accolto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendo il ricorrente sostenuto spese in quanto sta in giudizio personalmente.
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Presidente: DEANTONI GIULIO Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE |
Riferimenti normativi: artt. 4, 18 II comma, lett.a e 19, III comma d.lgv. n. 546 del 1992; sent. 16412 del 25/07/2007 Cassazione civile; art. 40 D.P.R. 43/1988, art. 39 D.lgs. 112/1999;art 5 d.l. n°953 del 30/12/1982
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Sentenza n. 56/1/12 del 15 marzo 2012 |
Sezione 1 - Cremona |
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DIFETTO DI NOTIFICAZIONE ALLA CONTROPARTE |
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La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 16 del D.P.R. n° 546/1992 - difetto di notificazione verso le parti coinvolte (Ufficio Agenzia Entrate eD Equitalia Esatri). Niente sulle spese.
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Presidente: DEANTONI GIULIO Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE |
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Sentenza n. 69/1/12 del 23 febbraio 2012 |
Sezione 1 - Cremona |
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RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO - VIZIO DI NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO |
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E' nulla la cartella esattoriale emessa a seguito dell'Avviso di accertamento che non sia stato notificato al ricorrente nel rispetto della procedura prevista dall'art. 8 della L. 20/11/1982 n. 890. Ricorso accolto, rifusione spese di giudizio liquidate in euro 504,00 oltre accessori.
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Presidente: DEANTONI GIULIO Relatore: CAPODAGLIO GIUSEPPE |
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Sentenza n. 73/2/12 del 16 luglio 2012 |
Sezione 2 - Cremona |
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IRES - IVA - IRAP |
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E' nulla la notifica dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale eseguita a carico della società consolidata e controllata e a questa spedito presso la sede della società consolidante e controllante in quanto notificato ad un soggetto diverso da quello interessato.Nel merito la cessione pro soluto di un credito determina certezza e definitività della perdita allorché la Corte di Appello di Milano con sentenza divenuta definitiva per carenza di impugnazione ha dichiarato “inammissibile e comunque infondata anche nel merito la domanda svolta dall'attrice (qui ricorrente) in via di impugnativa di lodo arbitrale nei confronti della convenuta”.Pertanto è illegittima la ripresa a tassazione della perdita su crediti ricorrendo i requisiti di certezza e definitività della perdita stessa.
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Presidente: GUARNERI Relatore: GUARNERI |
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Sentenza n. 47/3/2012 del 16 febbraio 2012 |
Sezione 3 - Cremona |
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CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - SUFFICIENTZA |
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La notifica dell'atto impositivo deve considerarsi valida tutte le volte in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. In particolare, come sancito dalla Cassazione, in tema di notifiche vige il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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Presidente: NOCERINO Relatore: BOSSI |
Riferimenti normativi: Cassazione, sentenza n. 17762/2002
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Sentenza n. 37/2/2013 del 8 marzo 2013 |
Sezione 2 - Cremona |
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CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA PREVENTIVA DELL'AVVISO BONARIO - NECESSITA' |
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E' illegittima la cartella di pagamento notificata al contribuente che non abbia preventivamente ricevuto l'avviso bonario nel quale sono esplicitate lo motivazioni della pretesa erariale. Nel caso di specie il contribuente non è venuto a conoscenza della contestazione dell'Ufficio in quanto l'avviso bonario è stato notificato telematicamente ad un intermediario diverso da quello che aveva effettuato l'invio della dichiarazione (in questo caso trattasi di Modello 770).
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Presidente: Attilio Rossi Relatore: Dalmazio Bossi |
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Sentenza n. 43/2/13 del 15 febbraio 2013 |
Sezione 2 - Cremona |
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AVVISO DI ACCERTAMETNO - NOTIFICA A RESIDENZA NON ATTUALE - NULLITA' - SUSSISTE |
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E' nulla la notifica dell'avviso di accertamento effettuata ad un indirizzo che non corrisponde alla residenza attuale del contribuente, ancorchè effettuata alla precedente residenza dello stesso. Ne consegue la nullità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
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Presidente: Attilio Rossi Relatore: Dalmazio Bossi |
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Sentenza n. 91.3.13 del 1 luglio 2013 |
Sezione 3 - Cremona |
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Avviso di intimazione - nullità di notifica - mancata contestazione del debito in forma scritta - respinto |
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La proposizione di ricorso avverso avviso di intimazione e/o la richiesta di rateizzazione del debito presso l'ente preposto, comporta da parte del ricorrente il riconoscimento dell'esistenza del debito in forma scritta ed implica la correttezza della notifica dell'atto, eseguita al domicilio indicato dal ricorrente stesso, benché questo differisca dalla sede legale e/o dalla residenza dell'Amministratore Unico.
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Presidente: Dott. VACCHIANO MASSIMO Relatore: Dott. NICOLINI GUALTIERO |
Riferimenti normativi: Art. 26 D.P.R. 602/73
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Sentenza n. 04-03-2013 del 23 gennaio 2013 |
Sezione 3 - Cremona |
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NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO - RACCOMANDATA - RESPINTO |
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Ai fini della notifica di un avviso di accertamento a mezzo di raccomandata è sufficiente l'utilizzo della raccomandata ordinaria purchè la spedizione sia eseguita all'indirizzo corretto del contribuente ed il postino abbia provveduto a lasciare l'avviso in caso di destinatario assente.
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Presidente: Dott. NOCERINO CARLO Relatore: Dott. NICOLINI GUALTIERO |
Riferimenti normativi: ART. 41 BIS DPR 600/72
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