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Sentenza n. 127/1/12 del 10 luglio 2012 |
Sezione 1 - Cremona |
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IRPEF IRAP - SOCIETA' DI COMODO STATO DI LIQUIDAZIONE - ACCOLTO |
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Lo stato di liquidazione costituisce una condizione sufficiente per escludere la società dall'applicazione delle norme antielusive ed in particolare quando l'effettiva attività svolta sia finalizzata all'alienazione dei beni costituenti il patrimonio aziendale ed alla realizzazione dei crediti. La società si trova così in un periodo di non normale svolgimento dell'attività, rendendo impossibile la produzione di ricavi e di redditi nelle misure fissate ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della L. n. 724/1994
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Presidente: Rizzo Antonino Relatore: Capodaglio Giuseppe |
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Sentenza n. 89/2/12 del 1 ottobre 2012 |
Sezione 2 - Cremona |
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SOCIETA' DI COMODO - INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE |
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La dimostrata non modificabilità dei canoni di locazione costituisce una oggettiva situazione che ha reso impossibile per la Società ricorrente il conseguimento di ricavi tali da determinare, per l'anno d'imposta 2006, un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto, dalla quale perciò scaturisce il diritto alla disapplicazione delle disposizioni antielusive come previsto dall'art. 4-bis della L. 724/1994 .
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Presidente: GUARNERI Relatore: BOTTONI |
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Sentenza n. 137/3/12 del 21 settembre 2012 |
Sezione 3 - Cremona |
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IRES - IRAP I.V.A. : SOCIETA' DI COMODO |
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La Società ricorrente, ai sensi dell'art. 153, comma 2 del C.P.C. chiede alla Commissione Tributaria rimessione in termini fino a che non avrà le disponibilità dei documenti contabili sequestrati dalla Guardia di Finanza per contestare la pretesa dell'Agenzia delle Entrate relativa a costi indebitamente dedotti connessi ad operazioni ritenute insussistenti. La Commissione rileva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D. L.g.s. n° 546/1992. Nel merito, dal verbale della Guardia di Finanza risulta evidente che la ricorrente opera all'interno di un circuito di “ frodi carosello” .
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Presidente: C. NOCERINO Relatore: R. REBECCHI |
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Sentenza n. 151/3/12 del 13 luglio 2012 |
Sezione 3 - Cremona |
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IRPEF - IRAP- SOCIETA' DI COMODO |
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A parere della Commissione l'Agenzia delle Entrate ha erroneamente applicato la normativa relativa alle Società di comodo in quanto dall'esame dei documenti versati in causa si rileva che la Società in questione è effettivamente operante. Ritiene la Commissione che “ per ritenere che la Società in questione è una Società di comodo” non può prendersi in considerazione il fatto che la stessa non ha provato che il canone di locazione non è congruo. Tale prova, a parere della Commissione grava sull'Agenzia delle Entrate la quale, tra l'altro, ha accettato acriticamente l'atto di respingimento della istanza di applicazione di norme elusive senza entrare nel merito .
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Presidente: A. ROSSI Relatore: D. BOSSI |
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Sentenza n. 110.03.12 del 27 giugno 2012 |
Sezione 3 - Cremona |
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IRES - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE - RESPONSABILITA' LIQUIDATORE E SOCI - RETTIFICA REDDITO IMPONIBILE - ACCOLTO |
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E' considerato nullo l'avviso di accertamento inviato a società estinta e cancellata dal Registro Imprese, in quanto il contenzioso non può proseguire nei confronti di soci che non hanno percepito alcuna somma dalla liquidazione e nemmeno del liquidatore, a condizione che lo stesso sia totalmente estraneo ai debiti sociali e non venga dimostrata dall'Ufficio una sua colpa grave.
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Presidente: Dott. Rossi Attilio Relatore: Dott. Nicolini Gualtiero |
Riferimenti normativi: Art. 2495 c.c.; Art. 2633 c.c.; Corte di Cassazione sentenza n. 769/12 del 16 maggio 2012;
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